FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L. - REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” che le parti intendono risolvere bonariamente.

2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche. Di intesa tra l’Organismo e le Parti, le controversie nazionali e internazionali possono essere soggette ad altro regolamento di mediazione.

3. In caso di sospensione o cancellazione di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale dell’organismo o direttamente online sulla pagina del sito web, l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

a. l’indicazione dell’organismo e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni e gli avvocati ove previsti;

c. l’oggetto della lite;

d. le ragioni della pretesa;

e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza. 

3. “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. La parte istante, in aggiunta all’Organismo, è invitata a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente.

L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

5. Le richieste di rinvio saranno comunque valutate caso per caso dall’Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre il termine di cui all’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, salvo esplicito consenso delle parti a derogare al termine suindicato. 

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell’Organismo, “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.

ART. 4 ELENCO DEI MEDIATORI INDIPENDENTI E LORO NOMINA

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori indipendenti di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”, consultabile su www.adrforoeuropeo.it, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

2. Le parti possono fornire una indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell‘elenco di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”.

3. “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte Convocata.

4. L’elenco dei mediatori indipendenti di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” è su base nazionale. Sul sito www.adrforoeuropeo.it è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con l’indicazione delle città in cui operano prevalentemente.

5. “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. 

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell’elenco di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”.

ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI, RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA

1. Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 28/10, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato nelle mediazioni obbligatorie.

2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita mediante apposita procura speciale sostanziale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

4. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c. d. volontarie, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.

2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza, salvo eventuali esigenze delle parti ed ha lo scopo di esplorare la possibilità di iniziare la procedura nel merito. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistono le condizioni per iniziare ad esaminare la controversia nel merito, le parti sottoscrivono un apposito verbale, accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. In ogni caso, le indennità di mediazione devono essere versate prima dell’incontro successivo in misura non inferiore alla metà. Comunque nelle mediazioni obbligatorie l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

4. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l’Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

5. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

7. A discrezione dell’Organismo, possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

8. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

9. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Nelle mediazioni proseguite oltre il primo incontro, ai sensi della normativa vigente quando l’accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione o dall’ultima comunicazione di mancata accettazione. 

ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

a. le parti hanno conciliato la controversia;

b. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite;

c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo;

d. il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura.

2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.

3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.

4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. 

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione - inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti - sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;

b. ammissioni fatte dalla controparte;

c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

a. tutte le parti consentono a derogarvi;

b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;

c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;

d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.

5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.

ART. 11 INDENNITÀ

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall’Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

2. Per le mediazioni facoltative/volontarie di alto valore, le spese di mediazione e le modalità di pagamento potranno essere determinate con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto della difficoltà, importanza e complessità della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

3. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 12 RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;

b. il tribunale competente a conoscere la controversia;

c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;

d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;

e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;

f. la determinazione del valore della controversia;

g. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;

j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.

2. “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell’Organismo stesso, conseguenti a:

a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;

b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

 

ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

ART. 14 MODALITA’ TELEMATICHE PER LA MEDIAZIONE

1. Previo pagamento delle spese vive previste, al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, con il consenso del mediatore e dell’Organismo, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni.

2. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

3. L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.adrforoeuropeo.it, previa registrazione.

4. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

5. “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L” non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali.

6. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell’invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

Ogni atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si svolgeranno con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da “FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L”.

ART. 16 LEGGE APPLICABILE

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE N. 1120

Registro Ministero della Giustizia

Sede legale e operativa: Via Crescenzio 43 - 00193 Roma

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