Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
d) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformità al presente decreto;
h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR;
i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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