MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA -
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI - IL DIRETTORE GENERALE
visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art. 84, comma 1, lett. p), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e, in particolare, l’art. 7, che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 31 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 15 novembre 2023, avente ad oggetto il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
visto il decreto legislativo 24 dicembre 2024, n. 216, contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 149/2022;
premesso che l’art. 12, comma 1, del d.m. n. 150/2023 dispone che il responsabile della tenuta del registro degli organismi abilitati a svolgere l’attività di mediazione, previsto dall’art. 3, comma 1 del citato decreto, è il Direttore generale degli affari interni, ovvero persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla Direzione generale degli affari interni con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato;
visto l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 150/2023, a norma del quale la parte prima del registro è riservata agli organismi pubblici e la parte seconda è riservata agli organismi privati;
ritenuto che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, serietà e efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6, del d.m. n. 150/2023, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie, ai sensi dell’art. 13, comma 7, dello stesso decreto;
vista l’istanza telematica, inserita sulla piattaforma dedicata, nonché l’istanza, pervenuta a mezzo pec in data 23/12/2024, come integrata da ultimo in data 31/01/2025, con cui PILONE PAOLA, nata a CAMPOBASSO (CB) il 27/03/1954, in qualità di legale rappresentante della “ADR FORO EUROPEO S.R.L.”, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, 5 e 6 del d.m. n. 150/2023 e ha chiesto l’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione della “ADR FORO EUROPEO S.R.L.”, con sede legale in ROMA (RM) (cap. 00193), VIA CRESCENZIO n. 43, C.F. 17862341009 e P.IVA 17862341009, sito web ADRFOROEUROPEO.IT, e-mail
verificato il possesso da parte dell’istante -organismo privato- dei requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza ed in particolare dei seguenti requisiti
-esclusività dell’oggetto sociale o dello scopo associativo;
-possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
-stipula di polizza assicurativa;
-titolo attestante la stabile disponibilità nella sede legale, e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali -individuati mediante planimetria catastale- adeguati allo svolgimento dell’attività di mediazione;
-sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dell’organismo;
-nomina del Responsabile dell’organismo, nella persona di CONDELLO DOMENICO, nato a SAN NICOLA DA CRISSA (VV) il 08/07/1949;
-disponibilità di idonei registri informatizzati per l’attività di mediazione;
-disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28/2010;
-titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti;
-verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, commi 1, 2, lettere a), b), c), d), e) e 3 o dall’art. 42 del decreto ministeriale n. 150/2023
DISPONE
l’iscrizione della “ADR FORO EUROPEO S.R.L.”, con sede legale in ROMA (RM) (cap. 00193), VIA CRESCENZIO n. 43, C.F. 17862341009 e P.IVA 17862341009, sito web ADRFOROEUROPEO.IT, pec
L’organismo iscritto è obbligato a trasmettere i dati statistici secondo quanto disposto dall’art. 16, commi 6 e 7 e ad attenersi agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 17 del d.m. n. 150/2023.
L’organismo iscritto è tenuto a fare menzione del numero d’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicità.
L’organismo non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione e si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
L’organismo iscritto si impegna a trasmettere immediatamente al responsabile del registro copia degli eventuali accordi stipulati con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, e a pubblicarne contestualmente sul proprio sito web la data, l’oggetto e la durata.
L’organismo è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi della “ADR FORO EUROPEO S.R.L.”.
La perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, secondo le previsioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del d.m. n. 150/2023.
Roma, 03/02/2025