24.CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (art.11)
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si considera conclusa quando:
a. le parti hanno conciliato la controversia;
b. le parti, o una di esse, comunicano l’impossibilità di conciliare la lite;
c. sono decorsi i termini di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ADR FORO EUROPEO;
d. il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura;
e. la parte istante o le parti congiuntamente comunicano la rinuncia o l’abbandono della procedura.
2. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.
3. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’Organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
4. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’Organismo.
5. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria di ADR FORO EUROPEO è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, previo pagamento delle spese di mediazione dovute.
6. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono a cura e a carico delle parti.
L’art. 11 fissa i principi riguardanti la conclusione del procedimento di mediazione.
Il correttivo, Dlgs 216/2023 all’art. 1 lettera i), ha modificato detto articolo
- specificando che l’accordo non è parte integrante del verbale ma deve essere un allegato al verbale medesimo.
- introducendo i riferimenti al procedimento in modalità telematica al fine di coordinare le disposizioni sulla conclusione con quanto già previsto dall’art. 8-bis e 8 ter.
- specificando, con un nuovo comma, 4-bis: , che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall’articolo 8, comma 2 (vedi sopra) e che tale termine decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
Il procedimento di mediazione si conclude con una delle seguenti soluzioni:
1) con l’accordo di conciliazione
Il mediatore forma il processo verbale e allega l’accordo. L’accordo deve contenere la indicazione del valore della questione trattata.
2) senza l’accordo di conciliazione
Il mediatore forma il processo verbale di chiusura.
3) con una proposta di conciliazione formulata dal mediatore
Sono previste due ipotesi:
-il mediatore può formulare una proposta di conciliazione;
-il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti congiuntamente lo chiedono.
Vedi paragrafo successivo
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