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Decreto 1.8.2023 - Onorario Avvocato

Art. 05 Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato

Art. 5 Istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. L'istanza di conferma prevista dall'art. 15-septies, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, contiene:

a) gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;

b) le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;

c) il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;

d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;

e) il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;

f) fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione, in conformità all'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

g) la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 e' inoltre corredata:

a) dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

b) dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

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