Art. 06 Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine
Art. 6 Verifiche e comunicazioni del consiglio dell'ordine (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.
2. Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
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