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D. M. 150/2023 Regolamento

Art. 9 Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4:

a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;

b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;

c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformità a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole;

d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;

e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);

f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento;

g) le generalità e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonchè, per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo;

h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennità dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo;

i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo;

l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c);

m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR;

n) i motivi per i quali l'organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo;

o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.

  • Ultimo aggiornamento il .