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12.LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE (art. 29 dm 150 2023)

Per la determinazione del valore della lite la normativa richiama gli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.

La parte istante, con la domanda, deve indicare il valore della controversia e, se non è possibile, deve precisare i motivi che rendono il valore non determinabile.

La parte chiamata se introduce, con l'atto di adesione, un'ulteriore domanda deve indicare il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti il valore della lite è determinato dall'Organismo, con atto comunicato alle parti.

Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti.

Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo quando l'accordo definisce questioni differenti da quelli previsti nella fase introduttiva.

Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile di ADR FORO EUROPEO con atto comunicato alle parti o agli avvocati, se nominati, a mezzo email/pec.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile di ADR FORO EUROPEO ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

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