Art. 07 Verifiche e provvedimenti del Ministero
Art. 7 Verifiche e provvedimenti del Ministero (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, il Ministero, se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.
2. Se non provvede ai sensi del comma 1, il Ministero, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, fruibile con le modalità' di cui all'art. 8 o, alternativamente, di cui all'art. 13, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.
3. Quando, effettuate le verifiche di cui al comma 2, il Ministero ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, puo' presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-septies, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.
4. Le verifiche previste dal presente decreto sono effettuate dal Ministero mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a..
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