Art. 08 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
Sezione II Utilizzo del credito di imposta, comunicazioni, trasmissione di dati - Art. 8 Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Quando l'avvocato ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), dopo l'adozione del provvedimento di convalida previsto dall'art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e puo' presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
- Visite: 292