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Decreto 1.8.2023 - Onorario Avvocato

Art. 16 Regolazione contabile del credito di imposta

Capo III Controllo e monitoraggio della spesa Art. 16 Regolazione contabile del credito di imposta (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto e' determinato nell'ambito delle risorse stanziate, sull'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023.

2. Per consentire la regolazione contabile del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, il Ministero provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

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