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Decreto 1.8.2023 - Onorario Avvocato

Art. 17 Monitoraggio della spesa

Art. 17 Monitoraggio della spesa (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Il Ministero provvede al monitoraggio della spesa previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, per gli interventi previsti dagli articoli 15-bis e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli art. 11-bis e seguenti del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1, e predispone una relazione annuale sulla spesa.

2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del comma 1 emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 28 del 2010 e di cui all'art. 11-undecies del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, e delle relative risorse stanziate in bilancio, salva l'adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede in conformità all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, al fine di garantire l'integrale copertura dello scostamento rilevato nell'anno precedente e con le modalità di cui all'art. 37, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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