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7.1 LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5)

È tenuto, preliminarmente, a esperire il procedimento di mediazione chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle seguenti materie:
                condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
              e dal 30 giugno 2023, con la riforma Cartabia, sono state aggiunte le seguenti altre materie:
associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

 

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