7.2 LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI (art. 5 quater)
La riforma Cartabia si pone in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della mediazione demandata dal giudice.
E' stato confermato - anche dal correttivo (Dlgs 216/2024) - il potere del giudice, anche in sede di appello, di disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione fino al momento in cui "fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione"
La precedente normativa indicava come termine fino al momento della precisazione delle conclusioni.
Il giudice, con l’ordinanza, deve dare conto delle circostanze che lo hanno indotto a demandare le parti in mediazione. in particolare, dopo aver valutato la natura della causa, lo stato di istruzione della stessa, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.
La mediazione demandata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, si applica il regime dettato dall'articolo 5. In particolare vengono richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice).
È prevista la fissazione di una nuova udienza nella quale il giudice e, qualora dovesse accertare la mancata attivazione del procedimento di mediazione, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Le disposizioni normative non pongono limiti alle materie relativamente alla mediazione demandata.
La demandata è esclusa solo se la mediazione è stata già esperita.
In caso di rinvio della mediazione, le parti sono tenute a comunicarlo al giudice in modo da consentirgli di adottare i provvedimenti ritenuti necessari (comma 3).
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