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7.3 LA MEDIAZIONE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA (art. 5 sexies)

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 

La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. 

Con la nuova formulazione dell'art. 5 sexies, pertanto, è stato esplicitato che l'esperimento della mediazione prevista da clausola contrattuale costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stata eliminata la possibilità per le parti di individuare, in un momento successivo alla stipula del contratto o all’adozione dello statuto o dell'atto costitutivo, un diverso organismo di conciliazione. 

Per il resto il regime applicabile è quello già previsto in via generale dall'articolo 5, comma 2; vengono inoltre richiamati i commi 4 (avveramento della condizione), 5 (concessione di provvedimenti urgenti e cautelari e trascrizione della domanda) e 6 (casi in cui non può essere richiesta la mediazione demandata dal giudice).

Esempio di clausola contrattuale da inserire:

Ogni controversia nascente da, o collegata a, questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione dell'Organimo di ediazione ADR Foro Europeo, iscritto al N. 1137 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia.

Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo www.adrforoeuropeo.it

 

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