Art. 18 Disposizioni finanziarie
Capo IV Disposizioni finanziarie e finali - Art. 18 Disposizioni finanziarie (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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